Il cd. EAA - European Accessibility Act (DIRETTIVA (UE) 2019/882 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 aprile 2019) sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi , recepito in Italia attraverso il decreto legislativo 82/2022, rappresenta il più significativo intervento normativo europeo in materia di accessibilità digitale mai adottato. La normativa mira a garantire che i servizi digitali siano fruibili da tutti i cittadini, incluse le persone con disabilità, creando un mercato interno più inclusivo e rimuovendo le barriere che limitano l'accesso ai servizi essenziali. L'ambito di applicazione della normativa è particolarmente ampio e coinvolge tutti i fornitori di servizi che si rivolgono ai consumatori nell'Unione Europea. Questo include servizi di comunicazione elettronica, servizi bancari, commercio elettronico, trasporti e molti altri settori. L'elemento cruciale che determina l'applicabilità della normativa non è la dimensione dell'azienda o il fatturato, ma la natura del servizio offerto e la sua destinazione ai consumatori finali.
Eccezioni: micro imprese e “autovalutazione” di onere sproporzionato
- Per le micro imprese, definite come aziende con meno di dieci dipendenti e un fatturato annuo inferiore a due milioni di euro, la normativa prevede specifiche esenzioni, riconoscendo le particolari difficoltà che questi soggetti potrebbero incontrare nell'implementazione immediata dei requisiti di accessibilità.
- Non solo: è altresì possibile invocare l’art. 13 della legge italiana di recepimento per sottrarsi agli obblighi di accessibilità qualora la conformità richieda una modifica sostanziale di un prodotto o di un servizio tale da comportare la modifica sostanziale della sua stessa natura oppure comporti l'imposizione di un onere sproporzionato agli operatori economici interessati. A tal fine l’azienda interessata dovrà redigere una sorta di “autovalutazione” che attesti le predette circostanze, conservandola per almeno 5 anni e rinnovandola nei casi di legge